GENTILE SIGNORE/SIGNORA qui di
seguito alcune piccole precisazioni sull' Autocertificazione
Per compilare il certificato
che le necessita basta cliccare
qui
Dal 7/3/2001
le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere
i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare
l'autocertificazione.
Questa è una delle novità più importanti del D.P.R.
del 28/12/2000 n. 445 sulla documentazione amministrativa. Si completa
così il cammino avviato nel 1997 dalle leggi Bassanini
per semplificare la vita ai cittadini e non costringerli più
a fare i fattorini tra un'amministrazione ed l'altra per dimostrare
di essere nati, residenti o addirittura di essere in vita.
In pratica ognuno può, sotto la propria responsabilità,
attestare tutte le informazioni sul proprio stato dì cittadino
(dalla data di nascita alla residenza, dallo stato civile alla qualifica
professionale) con una semplice dichiarazione firmata, non autenticata
e senza bolli.
La richiesta
di certificati da parte delle Amministrazioni e dei servizi pubblici
(cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti,
l'erogazione d'energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc.
Per esempio le aziende municipalizzate, l'Enel, le Poste (ad eccezione
del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom,
le Autostrade, ecc) costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
I Tribunali
non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.
Al posto dei
certificati, le amministrazioni e i servizi pubblici dovranno accettare
le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare
dall'interessato gli elementi necessari (Es. per il diploma di scuola
secondaria, il cittadino dovrà indicare l'istituto e l'anno in
cui si è diplomato).
Attenzione
- I certificati medici, veterinari,
d'origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da autocertificazioni
- È sempre possibile
per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati: sono le amministrazioni
che non possono pretenderli.
L'autocertificazione
è estesa ai privati (ad es. banche e assicurazioni) che decidono
di accettarla.
Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare
l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
Per sostituire
i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato,
senza autentica della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni
devono mettere a disposizione i moduli.
L'esibizione
di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta
d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione
etc.), secondo i dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita,
residenza, cittadinanza e stato civile.
Per presentare
le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
alle amministrazioni e ai servizi pubblici, la firma non deve più
essere autenticata. E' sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto
a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di
un documento d'identità.
Si ricorda che con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità
personali e i fatti a sua conoscenza, che non siano già compresi
nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più
chiedere (ad esempio d'essere erede, d'essere proprietario o affittuario
di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità
all'originale della copia di un documento, etc.)
L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono
la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da
parte d'altre persone.
Le dichiarazioni
sostitutive possono essere fatte da: I cittadini italiani; i cittadini
dell'Unione Europea; i cittadini dei Paesi extracomunitari in possesso
di regolare permesso di soggiorno, possono utilizzare l'autocertificazione
ai dati che sono attestabili dalle Pubbliche Amministrazioni Italiane.
Tutte le domande
e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai
gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando
la fotocopia di un documento d'identità.
Si potrà
dichiarare che è conforme all'originale: la copia di un documento
tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione; la copia di una
pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio; la copia di documenti
fiscali che debbono essere conservati dai privati
Non è
necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in
Comune o presso l'amministrazione a cui devono essere consegnati, ma
è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con
la fotocopia del documento d'identità.
Impedimento
per ragioni di salute
Quando una persona
non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo
impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o
in sua assenza i figli, o in mancanza un altro parente fino al terzo
grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo
caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento
temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che
accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
Le responsabilità
di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile
di quello che dichiara con l'autocertificazione.
Le amministrazioni hanno fiducia nel cittadino e al tempo stesso effettuano
controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni.
In caso di dichiarazione falsa il cittadino è denunciato all'autorità
giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.